Legge 3/2012 - A chi è rivolta?

Requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alle sue procedure

Requisito oggettivo: il debitore che si rivolge all’O.C.C. deve essere in stato di sovraindebitamento, definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6, lett. a, Legge 3/2012).

Requisito soggettivo: per accedere alle procedure di cui alla Legge 3/2012, il debitore non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (R.d. n. 267/1942).


Possono quindi accedervi:

– l’imprenditore commerciale sotto la soglia dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 L.F. (negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di fallimento devono avere un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000, ricavi lordi complessivi annui non superiori ad € 200.000 e debiti di ammontare non superiori ad€ 500.000);

– l’imprenditore sopra la soglia dell’art. 1 L.F. ma con debiti inferiori ad € 30.000;

– l’imprenditore cessato;

– l’imprenditore agricolo;

– le start up innovative;

– il socio di società di persone illimitatamente responsabile per debiti personali;

– i professionisti, artisti ed altri lavoratori autonomi;

– le società professionali ex L. 183/2011, le associazioni professionali o gli studi professionali associati;

– le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;

– gli enti privati non commerciali;

– i fideiussori, ovvero coloro che hanno garantito l’adempimento di un’obbligazione altrui;

– il consumatore;


Se vuoi sapere se anche tu fai parte delle categorie che hanno diritto ad accedere alla tutela prevista dalla legge 3/2012 contattaci.