Organismo di Composizione della Crisi
O.C.C. Veneziano
L’Associazione OCC Veneziano è Sede Territoriale dell’Associazione Nazionale “I Diritti del Debitore”, quest’ultima costituita nell’ottobre 2012 con lo scopo di promuovere e realizzare una rete nazionale solidale di risposta al bisogno da sovra-indebitamento.
L’Associazione, per effetto della Convenzione con il Comune di Mirano del 17/07/2020, ha costituito l’organismo di composizione della crisi denominato “O.C.C. Veneziano ‘I Diritti del Debitore’ Segretariato Sociale del Comune di Mirano (Venezia)”.
L’Organismo è iscritto al n. 283 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia con decreto del 19/11/2020, e la sua competenza territoriale segue quella del circondario del Tribunale di Venezia.
L’Associazione e l’Organismo hanno sede legale in Mirano (Venezia), Via Porara n. 12/1.
Referente: Avv. Alvise Fontanin
Responsabile territoriale: Avv. Paolo Polato
occ.veneziano.idirittideldebitore@pec.it
info@occveneziano.it
La segreteria risponde dalle 10:30 alle 14:30
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: MODULISTICA E DOCUMENTI NECESSARI
Per presentare un’istanza di accesso alle procedure di sovraindebitamento presso l’OCC, disciplinate dalla L. 3/2012 così come modificata dal C.C.I. Codice della Crisi e dell’Insolvenza, l’interessato, personalmente o con l’ausilio del proprio consulente, dovrà seguire rigorosamente le seguenti istruzioni rispettando, nell’ordine che segue, l’iter che l’Organismo ha adottato.
E’ necessaria per rendere più veloce la preanalisi di fattibilità delle istanze da parte del Referente.
L’interessato dovrà compilare e sottoscrivere in ogni pagina i due moduli (anche editabili) che troverà nei seguenti link ed inviarli alla pec dell’Organismo.
Compilando il primo, denominato “istanza di accesso alle procedure di sovraindebitamento“, l’istante formalizza la sua richiesta indicando i suoi dati anagrafici e quale procedura richiede sia valutata per la sua personale situazione.
In allegato a tale istanza dovrà inserire copia della distinta del bonifico bancario, pari ad euro 366,00 (iva compresa), che dovrà aver effettuato (alle coordinate indicate a pagina due della stessa), e copia di documento di identità e del codice fiscale.
Compilando il secondo, denominato “autocertificazione“, l’istante dovrà portare a conoscenza dell’Organismo tutti i dati relativi ai propri debiti, eventuali immobili di proprietà, ai redditi mensili, all’ipotetica somma attribuibile alla procedura, l’elenco dei creditori e quant’altro richiesto in tale documento.
Il tutto dovrà essere inviato alla pec dell’Organismo.
Se il Referente, effettuata la preanalisi, riterrà che la procedura sia percorribile, invierà il preventivo delle competenze dell’Organismo (sempre via pec all’istante o al suo professionista), che dovrà essere sottoscritto in ogni pagina e restituito sempre a mezzo pec all’Organismo.
A questo punto il Referente nominerà il Gestore della Crisi per lo specifico caso e, ad accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo, ne comunicherà il nominativo ed i riferimenti all’istante o al suo professionista.
Solo da questo momento l’istante o il suo professionista dovrà inoltrare, sempre via pec, direttamente al Gestore nominato, e per conoscenza all’Organismo, tutta la documentazione necessaria per iniziare la concreta istruttoria della pratica e, quindi, quantomeno:
– una relazione di parte che descriva le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento;
– l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
– l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
– le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, se il soggetto svolge attività di impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;
– un certificato di stato famiglia;
– l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia.
Ricevuta tale documentazione il Gestore della Crisi provvederà immediatamente a convocare il creditore ed il suo professionista per un colloquio, in esito al quale gli rilascerà un elenco degli eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari.
Tariffario e regolamento
Nelle icone sottoriportate l’interessato potrà scaricare il Regolamento ed il Tariffario dell’OCC Veneziano.
Nel rispetto della normativa, del Regolamento e del Tariffario, il Referente quantifica il compenso spettante all’Organismo sulla base degli importi autocertificati dalla parte, con espressa riserva di revisione del compenso effettivamente dovuto in conseguenza dell’attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché del grado di complessità dell’incarico conferito (art. 15 e ss. del D.M. 202/2014).
Il compenso dell’OCC non comprende eventuali spese vive necessarie per l’avvio della procedura (ad esempio: i costi per richiedere al Tribunale l’autorizzazione di accesso alle banche dati ex art. 15 co. 10 L. 3/2012) e costi connessi a particolari esigenze o necessità nel prosieguo della procedura (ad esempio: per la nomina di un consulente, di un perito, per pagare spese di trascrizione di beni immobili e mobili registrati …).
All’OCC spettano, inoltre, il rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 co. 3 D.M. 202/2014 oltre all’IVA come per legge.